Accettazione di eredità con beneficio di inventario

INFORMAZIONI

Al fine di tenere separato il patrimonio del defunto da quello dell’erede, l’eredità può essere accettata con beneficio di inventario con la conseguenza che l’erede risponde di eventuali passività solo nei limiti di quanto ha ereditato.

In alcuni casi l’accettazione di eredità  è obbligatoria per legge, in particolare in presenza di: minori di età o interdetti, minori emancipati o inabilitati, persone giuridiche, fondazioni o enti non riconosciuti, escluse le società commerciali (art. 473 c.c.). 

L’accettazione con beneficio di inventario si fa con dichiarazione ricevuta dal notaio (competente su tutto il territorio nazionale)  o dal cancelliere del Tribunale del luogo in cui si apre la successione (ultimo domicilio del defunto ossia il centro principale dei propri affari o interessi).

Prima o dopo aver reso la dichiarazione, l’interessato dovrà procedere all’inventario, necessario per accertare la consistenza del patrimonio ereditario (Vedi scheda Inventario).

 

TERMINI

Se il chiamato all’eredità è nel possesso dei beni ereditari, è opportuno che faccia prima di tutto la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario. L’inventario deve essere comunque fatto nei tre mesi dall’apertura della successione (data della morte) (salva proroga concessa dal Giudice - Vedi art. 485 c.c.),  altrimenti il chiamato decade dal beneficio ed è considerato erede puro e semplice. Se invece viene fatto subito l’inventario, il chiamato che non ha fatto la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario, ha 40 giorni di tempo dal compimento dell’inventario per accettare o rinunziare, in mancanza si considera erede puro e semplice.

Il chiamato all’eredità che non è nel possesso dei beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettazione nel termine di prescrizione del diritto di accettare (10 anni); fatta la dichiarazione, l’inventario va fatto entro tre mesi (salvo proroga) altrimenti il chiamato viene considerato erede puro e semplice. Se, invece, viene fatto prima l’inventario, la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario va fatta entro 40 giorni dal compimento dell’inventario: in mancanza il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità.

L’assistenza di un difensore è facoltativa

 

NORME DI RIFERIMENTO

Artt. 484 ss. del codice civile – 769 c.p.c.

CHI PUO’ RICHIEDERLO

Il chiamato all’eredità e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati,  sottoposti ad amministrazione di sostegno e persone giuridiche, da chi li rappresenta, previa autorizzazione del Giudice Tutelare (Vedi modulistica)

DOVE SI RICHIEDE

Volontaria Giurisdizione.

La redazione dell’atto davanti al Cancelliere del Tribunale avviene su appuntamento. Per eventuali informazioni o chiarimenti:

  e mail:  [email protected]

DOCUMENTI OCCORRENTI

- Carta d’identità valida o altro documento equipollente e codice fiscale dell’accettante;

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte (scarica il modulo) redatta davanti al cancelliere

- Codice fiscale del defunto

- Se l’accettante è minorenne o incapace occorre il suo codice fiscale e l’autorizzazione del Giudice Tutelare con il quale si legittima il rappresentante dell’incapace o del minore a rendere la dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario. L’autorizzazione emessa dal Giudice Tutelare deve essere prodotta in copia.

COSTI

- 2 Marche da bollo da  € 16,00 e un pagamento a mezzo pagoPA da € 11,80 per diritti di copia

- Pagamento della tassa di trascrizione per un importo complessivo di 294,00 €, mediante versamento con modello F23, predisposto e da ritirare in cancelleria dopo la sottoscrizione dell’atto. (Una volta effettuata la dichiarazione di accettazione, il dichiarante deve recarsi a pagare la tassa di trascrizione e riportare in cancelleria la copia recante  la dicitura “copia per la presentazione all’ufficio” (la dicitura si trova in basso al modello al centro). Dal 01/01/2020 i versamenti potranno avvenire esclusivamente tramite il modello "F24 Elementi Identificativi" che verrà predisposto dalla cancelleria. 

Compiuti tali adempimenti, il cancelliere provvede a trasmettere direttamente una copia conforme dell’atto all’Agenzia del Territorio di Belluno. Quando l’Ufficio restituirà la nota di trascrizione , potrà essere ritirata presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione la copia dell’atto completa della nota di trascrizione facendone espressa  richiesta.

Se c’è urgenza (ritiro il giorno stesso della richiesta):

  • 1 marca da bollo da € 16,00
  • 1 pagamento a mezzo pagoPA da € 35,40 per diritti di copia

Senza urgenza (ritiro dopo 3 gg. dalla richiesta):

  • 1 marca da bollo da € 16,00
  • 1 pagamento a mezzo pagoPA da € 11,80 per diritti di copia

ANNOTAZIONI

Chiunque ha interesse può chiedere all’autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il chiamato deve o accettare o rinunziare.

La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario fatta da un chiamato giova a tutti gli altri  (art. 510 c.c.) (anche se l’inventario è chiesto da altro chiamato)

L’erede che ha accettato con beneficio di inventario non può alienare, sottoporre a pegno o ipoteca i beni ereditari senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, (Tribunale Famiglia per i beni immobili e Giudice Successioni per i beni mobili) a pena di decadenza dal beneficio.