Dichiarazione di assenza

INFORMAZIONI

 

Quando sono trascorsi due anni dal giorno in cui una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie, il Tribunale può dichiarare l’assenza dello scomparso. L’effetto è quello di poter aprire gli atti di ultima volontà dello scomparso e immettere gli aventi diritto nel possesso temporaneo dei beni o nell’esercizio temporaneo dei diritti.

NORME DI RIFERIMENTO

Art. 49 ss. c.c. e 721 – 722 c.p.c. e 190 att. c.p.c.

CHI PUO’ RICHIEDERLO

I presunti successori legittimi e chiunque creda di avere sui beni dello scomparso diritti che dipendono dalla morte dello stesso.

E’ competente il Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza dello scomparso.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria Volontaria Giurisdizione.

Per eventuali informazioni o chiarimenti:

e mail:  volontaria.tribunale.belluno@giustizia.it

COME SI SVOLGE

La domanda si propone con ricorso, nel quale devono essere indicati il nome, cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale. Occorre allegare:

  • Nota di iscrizione a ruolo;
  • Atto di nascita;
  • Stato di famiglia;
  • Certificato di irreperibilità dello scomparso o dichiarazione di scomparsa o assenza rilasciata dalla Questura o dai Carabinieri.

La sentenza  che dichiara l’assenza deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia. Il tribunale può disporre altri mezzi di pubblicità (art. 729 c.p.c.). Le copie delle inserzioni devono essere depositate nella cancelleria perché si provveda all’annotazione sull’originale della sentenza. La sentenza di dichiarazione di assenza non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta l’annotazione.  Deve essere comunicata, a cura del cancelliere, all’Ufficio di Stato civile del Comune di nascita dello scomparso (art. 731 c.p.c.); deve essere annotata a margine dell’atto di nascita e di matrimonio.

Divenuta eseguibile la sentenza, il Tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente, se vi sono. Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l’assente fosse morto nel giorno in cui risale l’ultima notizia (o i loro rispettivi eredi), possono domandare l’immissione nel possesso temporaneo dei beni, che deve essere preceduta dalla formazione dell’inventario (procedura soggetta al pagamento del contributo unificato di € 98,00 e della marca da bollo da € 27,00); la stessa attribuisce a coloro che l’ottengono e ai loro successori l’amministrazione dei beni dell’assente, la rappresentanza dello stesso in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti dalla legge.

ASSISTENZA DI UN DIFENSORE

Necessaria

COSTI

Esente da contributo unificato.

Una marca da bollo € 27,00 per diritti forfettizzati.

I costi successivi si riferiscono a: copia autentica della sentenza, pubblicazione su giornali e G.U.; imposta di registro (€ 200,00 per registrazione sentenza).

MODULISTICA

Non disponibile