Eredità giacente

INFORMAZIONI

E’ un istituto che ha lo scopo di evitare che i beni del patrimonio ereditario restino privi di tutela giuridica nell'intervallo temporale che può intercorrere tra l'apertura della successione e l'accettazione dell'eredità, garantendo un'adeguata amministrazione del patrimonio ereditario in vista del soddisfacimento delle esigenze dei creditori o dell'accettazione da parte dei chiamati all’eredità. 
Se il chiamato non ha accettato l’eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e cioè del luogo dell'ultimo domicilio del defunto al momento della morte, su istanza delle persone interessate o anche d’ufficio, nomina un curatore dell’eredità  evitando in questo modo che l’eredità resti abbandonata  e priva di tutela giuridica.

NORME DI RIFERIMENTO

Art. 528 s.s. del codice civile e arrt. 781 e ss. c.p.c.

CHI PUO’ RICHIEDERLO

Chiunque vi abbia interesse. Il Tribunale può procedere anche d’ufficio

COME SI RICHIEDE

La nomina del curatore dell’eredità giacente può essere richiesta con ricorso al Giudice del Tribunale del luogo di apertura della successione (ultimo domicilio del defunto)
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DOCUMENTI OCCORRENTI E COSTI

Nota di iscrizione a ruolo (Scarica il modulo)

Certificato di morte del defunto o dichiarazione sostitutiva (Scarica il modulo);

Codice fiscale del defunto;

Eventuale documentazione a supporto della richiesta

Contributo unificato da € 98,00

Marca da bollo da € 27,00

 

DOVE SI RICHIEDE

Volontaria Giurisdizione.

Per eventuali informazioni o chiarimenti:

e mail: [email protected] 

ITER

Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è iscritto nel registro delle  successioni 
Il  curatore deve prestare giuramento di custodire e amministrare  fedelmente i beni dell’eredità; ha il compito di salvaguardare gli interessi dell’eredità  occupandosi  di  procedere all’inventario, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima.
Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione devono essere autorizzati dal Tribunale.
Il curatore cessa dall’incarico se interviene accettazione da parte di un erede (art. 532 c.c.) o, in assenza di eredi, nel momento della devoluzione allo Stato (art. 586 c.c.).