Riabilitazione da titolo protestato

INFORMAZIONI

Serve a riabilitare il soggetto che ha subito un protesto di assegno o di titolo cambiario e l’effetto è quello di considerare il protesto come mai avvenuto.

NORME DI RIFERIMENTO

Art. 17 L. n. 108 del 07/03/1996 e successive modifiche, L. 18 agosto 2000, n. 235, art. 13 D.lgs. 150/2011

CHI PUO’ RICHIEDERLO

Ha  diritto ad ottenere la riabilitazione colui che, trascorso un anno dall’ultimo protesto, abbia adempiuto alle obbligazioni (pagamento) per le quali i protesti sono stati levati. La domanda può essere presentata  dall’interessato o da persona munita di delega con firma autenticata dal notaio o da pubblico ufficiale. La competenza è del Tribunale del luogo di residenza dell’interessato ( per le società della sede legale della società).

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria Volontaria Giurisdizione.

Per eventuali informazioni o chiarimenti:

e-mail:  [email protected] 

DOCUMENTI OCCORRENTI

Domanda indirizzata al Presidente del Tribunale ( nella quale il ricorrente deve qualificarsi compiutamente indicando cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e recapito telefonico) corredata dei seguenti documenti:

  • Nota di iscrizione a ruolo (codice oggetto 400511);
  • Titolo protestato in originale  (nel caso in cui la persona non riesca a procurarsi originale del titolo, può tentare di recuperarne copia in banca o presso il notaio che ha levato il protesto) oppure dichiarazione del richiedente, sotto la propria responsabilità delle ragioni per le quali non dispone dell’originale;
  • Documentazione che dimostri il pagamento del titolo (ha valore anche una dichiarazione del creditore con firma autenticata da notaio che attesti l’avvenuto pagamento);
  • Visura aggiornata dei protesti  (da richiedersi presso la Camera di Commercio di Belluno). Circa i protesti dei titoli che non compaiono nel certificato camerale in quanto elevati da oltre cinque anni e non più pubblicati dalla C.C.I.A.A. non può darsi luogo alla riabilitazione sconoscendo il Presidente il numero degli stessi e se sono stati tutti pagati.
  • Fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale.

Se la riabilitazione è richiesta per una società il ricorso deve essere presentato dal legale rappresentante  e deve essere prodotta la visura dei protesti sia del ricorrente che della società.

La riabilitazione viene accordata con decreto del Presidente del Tribunale; l’interessato dovrà recarsi in cancelleria per avere la copia conforme del provvedimento del Presidente da presentare alla Camera di Commercio, la quale si occuperà della pubblicazione sul Registro dei Protesti. Avverso il provvedimento di diniego di riabilitazione o contro il decreto di riabilitazione,  l’interessato può presentare ricorso in Corte d’Appello, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra. La procedura è soggetta al rito del lavoro (art. 13 D.lgs. 150/2011).

COSTI

  • € 98,00 contributo unificato;
  • € 27,00 diritti forfettizzati per notifica
  • Marca da bollo da € 11,80 per il rilascio di copia autentica senza urgenza, cioè dopo tre giorni dalla richiesta (da € 35,40 in caso di rilascio con urgenza).