Tutela

INFORMAZIONI

 

La tutela è uno strumento nato per tutelare i soggetti che, per ragioni varie, si trovino in una situazione di incapacità di intendere e di volere, siano cioè privi della capacità di agire.  E’ dunque prevista anzitutto a favore del minore, quando entrambi i genitori siano morti o quando, per altre cause, non possano esercitare la responsabilità genitoriale (ad esempio, nei casi di dichiarazione di assenza, morte presunta,  decadenza dalla responsabilità genitoriale, ecc.). La tutela si apre però anche a favore di soggetti maggiorenni che, stante la loro condizione di infermità mentale, che li rende incapaci di provvedere alla cura dei propri interessi, siano stati dichiarati, con sentenza, interdetti (c.d. interdizione giudiziale)  nonché, ancora, a favore di soggetti che, condannati con sentenza definitiva a pena detentiva superiore a 5 anni, siano privati per legge della capacità di agire durante l’esecuzione della pena (c.d. interdizione legale). In tutti questi casi è il tutore che, sostituendosi al minore o all’interdetto (giudiziale o legale), agisce per conto e nell’interesse di lui. Oltre al tutore, è previsto anche un protutore che ha la funzione di rappresentare il tutelato in caso di conflitto di interessi di quest'ultimo con il tutore. Il protutore può inoltre sostituire il tutore per gli atti urgenti qualora questi venga a mancare o abbia abbandonato la funzione. In questo caso spetterà al protutore promuovere la nomina del tutore.

NORME DI RIFERIMENTO

ART. 343 e ss. codice civile

COMPETENZA

E’  competente il Giudice Tutelare del Tribunale nel cui circondario vi è la sede principale degli affari e degli interessi del minore o dell’interdetto (e, quindi, sostanzialmente, dove è la sua residenza o dimora abituale).

COME SI SVOLGE

La tutela si apre a seguito di segnalazione al Giudice Tutelare del Tribunale competente. In particolare hanno l’obbligo di informare il Giudice Tutelare per l’apertura della tutela:

  • L’ufficiale di stato civile che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore, ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti;
  • Il notaio che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un Tutore o protutore;
  • I parenti entro il 3° grado;
  • Il Pubblico Ministero;
  • La cancelleria o segreteria competente (in caso rispettivamente di interdizione giudiziale o legale).

Il Giudice tutelare, sussistendo le condizioni, dichiara aperta la tutela e, assunte le informazioni atte a valutare l’idoneità del soggetto a ricoprire l’incarico, nomina il tutore. Questi assume le funzioni dopo aver prestato, davanti al Giudice Tutelare, il giuramento di esercitare l’ufficio con fedeltà e diligenza. Il tutore, entro dieci giorni, deve procedere all’inventario dei beni del tutelato, per terminarlo entro i successivi trenta giorni, salvo proroga concessa dal Giudice Tutelare. Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e presentare annualmente al Giudice Tutelare per l’approvazione,  il rendiconto della gestione.

L’ufficio è gratuito, ma il Giudice, considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, può assegnare al tutore un’equa indennità.

Per il compimento di alcuni atti è necessario che il tutore sia autorizzato dal Giudice tutelare o dal Tribunale (previo parere del Giudice Tutelare), che devono verificare la rispondenza dell’atto medesimo agli interessi del tutelato.

Il Tutore può  chiedere al Giudice Tutelare di essere esonerato dall’incarico, qualora esso sia divenuto eccessivamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo. L’esercizio delle funzioni deve comunque protrarsi fino a che il nuovo Tutore non abbia assunto l’incarico con la prestazione del giuramento.

Alla chiusura della tutela o comunque alla cessazione delle funzioni, il tutore deve depositare in cancelleria un rendiconto finale, allegando la documentazione atta a comprovare le entrate e le uscite.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria Volontaria Giurisdizione.

Per eventuali informazioni o chiarimenti:

e mail:  [email protected]

COSTI

Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettizzati per la notifica

MODULISTICA

Rendiconto Annuale;

Richiesta per accettazione di eredità da parte del tutore;

Richiesta di rinuncia all’eredità per soggetti sottoposti a tutela